Statuto

Associazione Cimamusic Arteducazione APS

DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 In data 07/06/2007 fu costituita l’Associazione denominata “Associazione Cimamusic Arteducazione”, successivamente adeguata secondo indicazioni di legge in APS Associazione di Promozione Sociale, in data 17/01/2020, con sede legale in Castelnuovo di Porto.

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2-2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l’esercizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività di interesse generale di cui alle lettere d,i,k,l,v dell’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore.

Segnatamente essa può:

a) istituire e gestire corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere musicale, culturale, formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di integrazione sociale, culturale e di recupero anche con rilascio di crediti formativi e diplomi riconosciuti;

b) organizzare e gestire corsi e aggiornamenti per l’apprendimento formale, non formale ed informale, rivolti ai cittadini di qualsiasi nazionalità, favorendo di conseguenza l’interscambio sociale, culturale e del turismo e dei soggiorni studio;

c) favorire l’estensione delle proprie attività socio-culturali, musicali, sportive, turistiche, attraverso forme associative, federative e consortili con altre organizzazioni operanti nel medesimo ambito;

d) attivare e fornire consulenze specialistiche per Enti pubblici e privati sui temi inerenti lo scopo sociale.

2-4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore, quali attività di organizzazione di eventi musicali, di promozione, di intervento, di noleggio attrezzature, sia direttamente che organizzando o favorendo spettacoli teatrali, manifestazioni popolari pubbliche, concerti dal vivo. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

2-5 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Condividilo con chi ama la musica